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Prestazioni

Garanzia Cyber Risk

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Dal 01/01/2022 Gestione Professionisti attiva in automatico, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la garanzia Cyber Risk, per la copertura delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, conseguenti alla “Violazione della Privacy e dei Dati” e alla “Violazione del Sistema Informatico” (Responsabilità civile).

BENEFICIARI

Gli indennizzi previsti sono erogati da Allianz SPA in favore dei Professionisti richiedenti, titolari di copertura automatica o volontaria principale (Base o Premium o Infortuni&Welfare). Ai fini dell’indennizzo la copertura deve risultare attiva al momento dell’evento.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Gli indennizzi sono erogati per eventi intervenuti successivamente all’attivazione della copertura principale (Base o Premium o Infortuni&Welfare).

Ai fini dell’attivazione della garanzia Cyber Risk non sono dovuti dal Professionista titolare di copertura costi aggiuntivi oltre a quelli previsti per l’attivazione del Piano Assistenza Professionisti.

GARANZIA PREVISTA

La garanzia Cyber Risk prevede la copertura per Responsabilità civile per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, comprese quelle derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:

  • “Violazione della Privacy e dei dati”: la società indennizza il Professionista titolare di copertura di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, a causa della perdita, del trattamento improprio, dell’uso fraudolento e/o non autorizzato dei dati personali dei Clienti ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali il titolare debba rispondere;
  • “Violazione del sistema informatico”: la società indennizza il Professionista titolare di copertura di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della violazione del Sistema Informatico ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali il titolare debba rispondere.
GARANZIE NON PREVISTE

La copertura non opera in caso di responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi e per perdite patrimoniali non conseguenti a “Violazione della Privacy e dei Dati” e a “Violazione del Sistema Informatico”.

Non sono previsti indennizzi al Professionista titolare di copertura per tutti i danni patrimoniali e/o spese sostenute in conseguenza sia di violazione della privacy e dei dati o del sistema informatico sia di qualsiasi altra causa.

DOVE VALE LA COPERTURA CYBER RISK

La garanzia Responsabilità civile Cyber Risk copre gli eventi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada.

MASSIMALI E FRANCHIGIE

Massimale: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio;

Franchigia: Euro 1.000,00 (mille/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio.

Qualora le perdite fossero conseguenti ad una colpa delle persone delle quali il Professionista titolare debba rispondere, il massimale si intende ridotto del 50%.

DENUNCIA DELL’EVENTO E RICHIESTA DI INDENNIZZO

Qualora si verifichi un evento ed il Professionista titolare di copertura intenda chiedere l’indennizzo previsto, il medesimo deve darne avviso scritto ad Allianz Agenzia ROMA CIVITUS – Viale Bruno Buozzi 11/13, 00197, Roma

roma59@ageallianz.it – Tel. 06/8075246, fax. 06/92933476

rif polizza collettiva n. 501225780,

entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell’attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della tutela Cyber Risk.

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